Legislazione

LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE IL CARROZZIERE È VERA LIBERTÀ?

L’Ivass, attraverso la sua lettera al mercato del 24 luglio scorso, mette nel mirino le clausole di incedibilità del credito e di risarcimento in forma specifica nella Rc Auto.

A seguito di varie segnalazioni da parte dei consumatori, lo scorso lunedì 24 luglio Ivass ha diramato una lettera al mercato avente a oggetto le clausole di incedibilità del credito e di risarcimento in forma specifica (inserite nelle condizioni generali dei contratti della Rc Auto).  

Dimostrando una certa diffidenza e un pregiudizio, neppure velato, su tale tipo di pattuizioni, l’autorità di vigilanza si preoccupa del fatto che le stesse tendano, sovente, a comprimere la libertà di scegliere il carrozziere di fiducia e di concordare con lui formule di cessione che consentano di sistemare il veicolo senza anticipare il costo della riparazione. Si tratterebbe, insomma, di clausole ben probabilmente vessatorie, oltre che non commendevoli, perché tali da complicare e ritardare i processi di liquidazione del danno. 

Trattandosi, peraltro, di materia rientrante per lo più nella competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Ivass ricorda agli stakeholder la propria intenzione di interessare proprio l’Agcm (come del resto ha già fatto in passato) affinché la stessa possa accertare, caso per caso, l’eventuale vessatorietà di tali clausole contrattuali ai sensi dell’articolo 37 bis del Codice del consumo. Solo laddove il patto contrattuale venisse formulato in modo equilibrato, contemperando adeguatamente le esigenze dell’impresa con quelle dei consumatori, di vessatorietà non potrebbe parlarsi (esplicito, in questo senso, il riferimento a un modello di clausola già esaminato favorevolmente dalla stessa Agcm nel proprio provvedimento  24268 del 2013).

 Insomma, quel che Ivass chiede al mercato è grande cautela: nell’inserire nelle Cga di un contratto della Rc Auto una clausola di risarcimento in forma specifica o di incedibilità del credito si dovrà evitare di gravare l’assicurato con vincoli eccessivi e comunque prevedere la concessione, in guisa di contropartita, di vantaggi apprezzabili (in fase di stipula o, almeno, di liquidazione del danno). Se vuoi procedere alla lettura clicca QUI

 

 

 

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