Legislazione

IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI NELLA RCA OBBLIGATORIA

L’accesso agli atti verso l’assicurazione che non ha soddisfatto le richieste del danneggiato è uno degli strumenti meno conosciuti, ma più efficaci per risolvere le controversie che possono sorgere tra danneggiati e compagnia assicurativa debitrice. È però necessario conoscere le esatte procedure: quando, in che modo e chi ha diritto all’accesso agli atti per non incorrere in rifiuti, ahimè, spesso motivati.  

La materia “RCA” – responsabilità civile auto – in Italia è obbligatoria, nel senso che il legislatore ha imposto agli automobilisti, per poter circolare in territorio italiano, di assicurare il proprio mezzo (art. 193 comma 1 nuovo codice della strada, d. lgs. 285/1992 e successive modificazioni: “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”). Ciò in un’ottica di garanzia nei confronti degli altri utenti della strada, siano essi pedoni, velocipedi o altri automobilisti, per aumentare le loro chances di ottenere un risarcimento del danno in caso di incidente; eventualità che, al contrario, potrebbe non verificarsi se a dover risarcire il danno dovesse essere direttamente il singolo e non la compagnia di assicurazione. Se vuoi procedere alla lettura clicca QUI.

  

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