Legislazione

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E GARANZIE “DIRETTE”: COSA CAMBIA IN CASO DI SINISTRO?

È possibile che si crei confusione intorno al tema delle garanzie di polizza; si è quindi pensato di fornire una spiegazione quanto più sintetica ed esaustiva della problematica, onde consentire di comprendere appieno la differenza tra l’attivare la copertura responsabilità civile auto obbligatoria e una c.d. “garanzia diretta”.

In Italia, com’è noto, vige il principio dell’obbligo di assicurare il proprio veicolo circolante su strada pubblica (art. 193 del Codice della strada, d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni, il quale al primo comma riporta che “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”); ciò al fine di preservare eventuali terzi danneggiati dal pregiudizio derivante da sinistro per il quale non siano responsabili. Non è tuttavia raro che in polizza – la quale, per l’ordinamento italiano, ha valenza di contratto, dunque sottoposto alle relative norme del Codice Civile (articoli 1321 e seguenti) – vengano inserite ulteriori tipi di clausole, quali: la garanzia furto, incendio, kasko, eventi atmosferici, cristalli, e che queste garanzie – definite “dirette” poiché riguardano materialmente il mezzo – seguano un iter diverso di attivazione e di gestione. Prendiamo a esempio il caso in cui l’automobilista, a seguito d’incidente – supponiamo che abbia subito un tamponamento – si rechi dal proprio autoriparatore, siglando una cessione di credito. Ferma la responsabilità acclarata a totale carico di controparte, nonché la chiara e corretta identificazione della compagnia del cliente che, in caso di risarcimento diretto del danno, gestisce e liquida il sinistro, il carrozziere riconsegnerà il veicolo riparato senza aver nulla a pretendere. Si esamini invece il caso seguente. A seguito di una forte grandinata, il danneggiato, il quale ha inserito in polizza la clausola “eventi naturali”, decide di recarsi presso un proprio autoriparatore. Ebbene, nel testo di polizza sarà probabilmente specificato che una parte dell’onere derivante dal sinistro, la c.d. “franchigia”, è a carico del contraente/assicurato. L’autoriparatore, sempre nel caso di cessione del credito, porrà a carico dell’automobilista proprio quell’onere, per esempio 500 euro, rivalendosi per la parte residua sulla compagnia assicuratrice. Se la franchigia si può definire come l’onere – d’importo fisso – posto a carico dell’assicurato, è possibile che sia presente anche uno “scoperto”, il quale consiste tuttavia non in un importo a misura fissa, ma in una percentuale variabile (ad esempio, uno scoperto del 10% su un danno da 10.000 euro implica che a carico dell’assicurato restino 1.000 euro).

Dott.ssa Licia Albertazzi – abilitata all’esercizio della professione forense, ex dottoranda di ricerca in Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Pavia, consulente in Diritto delle assicurazioni e Diritto dello Sport.
La versione completa dell’articolo è disponibile sul numero cartaceo di settembre di ioCarrozziere 2016.

 

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio